Cond. Vendita

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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

C.S.C. S.p.A. – DIVISIONE TRADING

1. Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Contratto costituiscono parte integrante dell’allegata proposta di fornitura formulata da C.S.C. S.p.A. e vengono integralmente accettate dall’acquirente con la sottoscrizione della proposta medesima.

2. Termine di accettazione della proposta

La proposta ha una validità di giorni 3 (tre) dal suo ricevimento, salvo venduto e salvo diversa pattuizione tra le parti, decorsi i quali senza che sia nel frattempo pervenuta a C.S.C. S.p.A. formale accettazione essa perde di efficacia. L’accettazione non può contenere alcuna modifica o integrazione né degli aspetti tecnici del contratto né delle presenti condizioni generali.

3. Modifiche dell’ordine

Una volta pervenuta a C.S.C. S.p.A. l’accettazione della proposta da parte dell’acquirente non è più consentita alcuna modifica o integrazione del contratto. Qualora l’acquirente dovesse modificare qualsiasi aspetto del contratto dopo la sua conclusione, C.S.C. S.p.A. potrà, a suo insindacabile giudizio, accettare le modifiche proposte con o senza variazione del prezzo inizialmente pattuito ovvero dichiarare la risoluzione del contratto. In ogni caso è fatto salvo il diritto di C.S.C. S.p.A. al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta dell’acquirente.

4. Consegna della merce

La merce oggetto del presente contratto viene consegnata alla scadenza convenuta presso la sede operativa di C.S.C. S.p.A., sita in Schio (VI), via Lago Maggiore. Sono a carico dell’acquirente i costi di imballaggio e di trasporto, salvo diverso accordo fra le parti.

In ogni caso C.S.C. S.p.A. non è responsabile, e non è pertanto tenuta al pagamento di alcuna penale, in caso di consegne di merce o documentazione oltre il termine contrattualmente convenuto che dipendano da ritardi alla stessa non imputabili, causati dai suoi fornitori e/o dagli Enti certificatori e fatto salvo quanto previsto in caso di forza maggiore.

5. Passaggio della proprietà e dei rischi

C.S.C. S.p.A. rimane proprietaria della merce consegnata fino a che il compratore non abbia interamente pagato la merce in questione.  I rischi connessi alla proprietà, invece, vengono trasferiti al compratore al momento della consegna al vettore anche quando, in deroga a quanto stabilito all’articolo precedente, la consegna è stata pattuita “franco destino”. In tal caso la clausola “franco destino” indica semplicemente il criterio di ripartizione delle spese di trasporto e relativi noli e assicurazioni.

Fino a che la proprietà non viene trasferita C.S.C. S.p.A. ha diritto di riprendere possesso della merce di cui essa ha la proprietà e di cui il compratore sia in possesso o controllo. A C.S.C. S.p.A. è quindi conferito il diritto di accedere a qualsiasi terreno o edificio in cui le merci in questione sono immagazzinate, al fine di prenderne possesso e recuperarle.

Qualora il compratore trasformi le merci o le unisca con altre al fine di creare un nuovo oggetto, a C.S.C. S.p.A. è riconosciuto il diritto di proprietà sul nuovo oggetto, in proporzione al valore delle merci non pagate in esso incorporate, fino a quando C.S.C. S.p.A. non avrà ricevuto il pagamento integrale delle merci originariamente vendute.

Qualora il compratore venda ad altri la merce non ancora pagata o i nuovi oggetti, il compratore cede fin d’ora a C.S.C. S.p.A. una parte del proprio credito equivalente alle somme dovute per merci non ancora pagate.

Tutte le precedenti lettere devono intendersi quali clausole separate, quindi qualora una delle predette risultasse per qualunque ragione inefficace, le altre rimarranno pienamente efficaci ed applicabili.

6. Prezzo e modalità di pagamento

I prezzi indicati nell’ordine sono fissi e non possono essere modificati, fatto espressamente salvo quanto stabilito dall’art. 1467 c.c. Il pagamento verrà effettuato alle scadenze convenute a mezzo bonifico o ricevuta bancaria in base all’ordine.

7. Interessi per tardivo pagamento

Nel caso il pagamento non venga effettuato nei termini convenuti, il compratore è tenuto a corrispondere a C.S.C. S.p.A. gli interessi nella misura prevista dall’art. 5 D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, ossia pari al saggio di interessi del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.

8. Fatturazione – trattamento IVA

Sulle fatture di vendita di C.S.C. S.p.A. e relativi anticipi e acconti sarà applicata l’IVA prevista dalla normativa italiana.

Nel caso di cessioni di merci che vengono trasportate in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea (UE) la normativa italiana permette di considerare le cessioni e prestazioni non imponibili IVA.

Parimenti sono considerate non imponibili le cessioni di beni tra contraenti di due Stati diversi dell’Unione Europea con trasporto della merce da uno Stato ad un altro dell’Unione Europea.

Per questo motivo C.S.C. S.p.A., salvo diversa indicazione da parte del cliente, considererà come luogo di destinazione della merce uno dei seguenti:

a) se il committente è residente in uno Stato o territorio non appartenente all’Unione Europea = luogo di destinazione extra UE;

b) se il committente  è residente in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia = territorio di destinazione stato di residenza del committente

Nel caso a) il committente, se il trasporto è a sua cura, dovrà consegnare a C.S.C. S.p.A. una copia della fattura vistata dall’Ufficio Doganale di uscita dall’Unione Europea. In mancanza di questa consegna sarà addebitata IVA italiana, con recupero di eventuali sanzioni e accessori dovuti per il mancato rispetto della vigente normativa.

Nel caso b) il committente sarà ritenuto responsabile per imposte, sanzioni ed accessori  qualora, non avendolo comunicato tempestivamente, consegni la merce in uno  Stato diverso da quello indicato alla lettera b).

9. Diritti di proprietà industriale

Tutte le informazioni tecniche, commerciali e di qualsiasi altra natura di cui l’acquirente venga a conoscenza in esecuzione del presente contratto devono rimanere rigorosamente riservate e non possono in alcun modo essere divulgate a terzi, a meno che non sia espressa autorizzazione scritta in proposito da parte di C.S.C. S.p.A.

10. Brevetti e royalties

Il committente garantisce che tutti i prodotti commissionati non violano alcun brevetto o privativa di terzi e si impegna a manlevare e tenere indenne C.S.C. S.p.A. da qualsiasi responsabilità o pretesa da chiunque avanzata in ordine all’utilizzazione ed alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli conseguenti alla realizzazione della merce commissionata.

11. Responsabilità di C.S.C. S.p.A. per vizi da progettazione

Nel caso in cui vengano forniti dal committente a C.S.C. S.p.A. disegni e/o progetti, la stessa non sarà in alcun modo responsabile per vizi e difetti dei prodotti che dipendano da difetti di progettazione, sempre che i prodotti stessi siano realizzati in conformità al progetto.

12. Tutela della proprietà intellettuale

Le parti riconoscono che ogni diritto di proprietà intellettuale sui disegni e sui progetti forniti da C.S.C. S.p.A. spetta unicamente alla stessa, senza alcuna eccezione. Disegni e progetti  possono essere sfruttati soltanto nell’ambito di ordini a C.S.C. S.p.A. Ne è impedito lo sfruttamento economico effettuato in ogni altro modo.

13. Denuncia di vizi e difetti

Il compratore deve denunciare eventuali vizi e difetti dei prodotti nei termini indicati dal codice civile e della vigente normativa in materia. In nessun caso il compratore può sospendere il pagamento del corrispettivo convenuto, anche qualora abbia denunciato l’esistenza di vizi e difetti di grave entità.

Nel caso in cui il prezzo sia stato determinato a misura il contratto si ritiene valido anche nel caso di scostamenti, nel peso o nelle dimensioni dei prodotti venduti, fino al 3% della misura indicata nei documenti di consegna. La difformità tra la misura effettiva e quella indicata nei documenti di consegna dovrà essere denunciata entro otto giorni dalla consegna.

14. Modalità di fatturazione

A sua scelta C.S.C. S.p.A. potrà inviare la fattura relativa all’acquisto di merce, servizi e relativi acconti in forma cartacea oppure in file di immagine via posta elettronica o ancora in forma elettronica.

15. Cessione del credito

C.S.C. S.p.A. si riserva il diritto di cedere a terzi, pro soluto o pro solvendo, i propri crediti derivanti dai rapporti di cui alle presenti condizioni generali di contratto. In tal caso il debitore sarà ritualmente notificato. Fino alla notifica ogni pagamento effettuato nei confronti di C.S.C. S.p.A. si considererà validamente eseguito e il debitore si considererà liberato.

16. Cessione del contratto

C.S.C. S.p.A. si riserva fin d’ora la possibilità di cedere a terzi il presente contratto, sia nell’ambito di eventuali riorganizzazioni aziendali sia anche isolatamente. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni la controparte accetta incondizionatamente questa eventualità.

17. Diritto di subappalto

C.S.C. S.p.A. si riserva la facoltà di affidare a terze parti una o più fasi di lavorazione in relazione all’oggetto dell’ordine.

18. Forza maggiore

Le parti non sono responsabili per inadempimenti o ritardi nell’adempimento alle rispettive obbligazioni nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano dovuti ad eventi o circostanze al di fuori del loro ragionevole controllo, come nel caso di guerra, terrorismo, incendio, esplosione, allagamento o altre situazioni meteorologiche estreme, gravi malfunzionamenti di macchinari, scioperi, serrate ed altre controversie di lavoro individuali o collettive, controversie sindacali, mancata concessione di licenze.

19. Condizioni Generali di Contratto del compratore

Le presenti Condizioni Generali di Contratto prevalgono sulle eventuali condizioni di contratto predisposte dal committente o da altra parte, e non possono in alcun modo essere derogate.

20. Aggiunte e modifiche

Qualsiasi aggiunta o modifica alle presenti Condizioni Generali di Contratto ha effetto solo se espressamente sottoscritta da entrambi le parti contraenti. L’eventuale invalidità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Contratto non inficia la validità ed efficacia complessiva delle stesse né il contratto nel suo complesso.

21. Varie

C.S.C. S.p.A. declina ogni responsabilità per furti, smarrimenti o danni ad attrezzature o materiali di proprietà dell’acquirente o di soggetti terzi che si trovino per qualsiasi motivo, anche in conto deposito autorizzato, presso i propri uffici o il proprio stabilimento.

22. Legge applicabile e foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto e delle presenti Condizioni Generali si applica la legge italiana ed è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Nell’interpretazione del presente accordo si deve far riferimento al criterio di prevalenza della sostanza sulla forma, anche avendo riguardo alla volontà delle parti.

In particolare i termini acquirente, compratore e committente sono usati in questo testo come sinonimi.

23. Trattamento dei dati personali

Il compratore dichiara di essere stato informato in merito alle disposizioni relative al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dichiara di consentire a C.S.C. S.p.A. il loro trattamento nel rispetto di quanto previsto nella menzionata normativa e per le finalità ivi previste.

Schio, lì 01 Gennaio 2010

C.S.C. S.p.A.                                                                                        

Approvazione espressa ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’acquirente dichiara di aver letto e di approvare espressamente le seguenti clausole:

- Art. 2: Termine di accettazione della proposta; - Art. 3: Modifiche dell’ordine; - Art. 4: Consegna della merce; - Art. 5: Passaggio della proprietà e dei rischi; - Art. 7: Interessi per tardivo pagamento; - Art. 8 Fatturazione – Trattamento IVA; - Art. 11: Responsabilità di CSC per vizi di progettazione; - Art. 13 Denuncia di vizi e difetti - Art. 15 Cessione del credito;  - Art. 16 Cessione del contratto; - Art. 17 - Diritto di subappalto;  - Art. 19: Condizioni Generali di Contratto del compratore; - Art. 22: Legge applicabile e foro competente.

Schio, lì 01 Gennaio 2010

C.S.C. S.p.A.